Art. 17
(Contrasto della contraffazione)
1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».
2. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente
finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» e` sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) il secondo periodo e` soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e` prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia` immessi in libera pratica».
28 luglio 2009
Decreto Legge 1195-B
MADE IN ITALY FINALMENTE E’ SOLO QUELLO ITALIANO
VENERDI’ 30 LUGLIO 2009
ORE 10:00
PALAZZO PRODUTTORI
VIA CARLO CATTANEO, 1
TENNA MOLINI, FERMO
Introduzione, Interventi e Dibattito sul Decreto Legge 1195-B